In piena coerenza e a parziale integrazione dei divieti e delle tutele già introdotti con la precedenteOrdinanza Sindacale n. 6 del 15-01-2025
Con decorrenza immediata dal 1° giugno 2026 e con validità per un periodo di 4 mesi (fino al 1° ottobre 2026 compreso), su tutto il territorio cittadino:
1. Disposizioni sulla vendita di alcolici Dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo:
• a tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare e agli esercizi di vicinato, compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici, in qualunque modo funzionanti, di sospendere la
vendita di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine nonché di bibite analcoliche
in contenitori di vetro (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati).
Fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande,alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattine;
• ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi e laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare o vendere, anche nella formadell’asporto, alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine, nonché di bibiteanalcoliche in contenitori di vetro.
Il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la
ORDINANZA SINDACALE n. 49 del 01-06-2026 2/4mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il
divieto di consumo e/o vendita da asporto;
• è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico dibibite alcoliche e superalcoliche in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bibite
analcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.
2. Limitazioni orarie di chiusura delle attività
A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali (comprese quelle con
asporto), attività di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici,
sono imposti i seguenti orari di chiusura:
– Dalla domenica al giovedì: chiusura obbligatoria entro le ore 00:30 del giorno successivo;
– Il venerdì e il sabato: chiusura obbligatoria entro le ore 01:30 del giorno successivo.
Sono consentiti 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi
antistanti ed interni al locale stesso.
L’orario di riapertura mattutina di qualunque attività di somministrazione o vendita è consentito a partire dalle ore 06:00.
3. Disposizioni in materia di emissioni sonore dei pubblici esercizi
I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto
nella presente ordinanza per le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:
L’Attività musicale all’aperto, (concertini, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante
appositi impianti, ecc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai
seguenti limiti orari, sempre comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti
per legge:
– dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:00;
– il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
– la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00.30 del
giorno successivo.
Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della
settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 17:00.
SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, l’inosservanza delle predette
disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro da
euro 2.000,00 a euro 20.000,00, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981;
Nel caso in cui le autorità demandate al controllo accertino il mancato rispetto di una o più
disposizioni della presente ordinanza, il soggetto sanzionato dovrà contestualmente ritenersi
diffidato dal proseguire l’attività.
In caso, inoltre, di accertata reiterazione di una violazione della stessa indole, sarà emessa
ordinanza di sospensione dell’attività per 5 giorni.
ORDINANZA SINDACALE n. 49 del 01-06-2026 3/4Infine, in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli
artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., può essere disposta dal Questore l’applicazione
della misura della sospensione dell’attività per il massimo di 15 giorni di cui art. 100 del T.U.L.P.S.
DISPONE
– che le forze di polizia siano incaricate di fare osservare le disposizioni contenute nella presente
ordinanza;
– la comunicazione della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Napoli, al Sig. Questore di Napoli, alla
polizia municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet
istituzionale del Comune di Torre del Greco per una durata complessiva di 15 giorni.
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente ordinanza:
– in applicazione della L. n. 1034/1971 è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione al Tribunale Amministrativo;
– in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.

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