OGGETTO: ORDINANZA N. 49 DEL 01/06/2026 EVENTE AD OGGETTO MISURE DI
SICUREZZA URBANA INERENTI LE MATERIE DI DECORO DEI LUOGHI, VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, EMISSIONI SONORE DEI PUBBLICI SERVIZI.
RETTIFICA
IL SINDACO
PREMESSO che nel territorio comunale della città di Torre del Greco è presente un cospicuo numero
di pubblici esercizi e locali d’intrattenimento che attraggono un rilevante concentramento di
frequentatori, specialmente nelle ore serali e notturne;
CONSIDERATO che l’accentuarsi delle condotte incivili e l’abuso di sostanze alcoliche da parte degli
avventori nelle ore notturne incidono gravemente sulla sicurezza urbana, sulla quiete pubblica e
sull’ordine pubblico, sfociando in frequenti episodi di violenza che destano profondo allarme sociale;
RICHIAMATI i gravissimi fatti di cronaca recentemente accaduti nel centro cittadino durante le ore
notturne, che hanno registrato violente risse ed aggressioni culminate anche in ferimenti con gravi
conseguenze;
EVIDENZIATO che sono pervenute all’Amministrazione comunale e agli organi di polizia numerose
e reiterate segnalazioni, esposti e lamentele da parte di cittadini residenti relativi a gravi disturbi
alla quiete pubblica, risse, schiamazzi e massicci assembramenti incontrollati che minacciano
direttamente la sicurezza cittadina, l’incolumità pubblica e il decoro urbano nelle aree interessate
dalla movida;
RAPPRESENTATO che tali fenomeni di “movida violenta” sono amplificati dal consumo incontrollato
di alcolici e superalcolici e dalla permanenza prolungata degli avventori nelle strade oltre i normali
orari serali, perdurando nelle ore notturne e finanche nelle prime ore del mattino;
CONSTATATO che durante le predette ore della giornata è evidente la sproporzione tra il numero
di avventori dei locali e gli organi deputati al controllo, e pertanto i controlli esercitati dalle forze
dell’ordine necessitano di essere supportati da opportune misure di limitazione oraria per sortire
effetti risolutivi;
ORDINANZA SINDACALE n. 55 del 05-06-2026 2/4
CONSIDERATO che questo Comune si è già dotato della precedente ordinanza sindacale n. 6 del 15-
01-2025 avente ad oggetto “Misure di sicurezza urbana inerenti le materie di decoro dei luoghi,
vendita e somministrazione di bevande, emissioni sonore dei pubblici esercizi”, le cui motivazioni,
risultanze istruttorie e disposizioni di tutela sul consumo e asporto di bevande si richiamano qui
integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO necessario, in applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione
amministrativa, contemperare la libertà di iniziativa economica con i preminenti diritti costituzionali
alla sicurezza, alla salute e alla quiete pubblica dei residenti, tramite l’adozione di un provvedimento
straordinario e temporaneo volto a ridefinire i tempi del divertimento notturno e a contrastarne
ogni forma di deriva violenta;
VISTI:
VISTI:
– il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
– la Legge del 30/03/2001 n. 125;
– il D.L. del 13/09/2012 n. 158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n. 8;
– la Legge n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii.;
– gli articoli 650, 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
– la Legge del 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
– la Legge della Regione Campania del 21/04/2020 n. 7 e ss.mm.ii.
– L’ordinanza sindacale n. 6 del 15-01-2025 del Comune di Torre del Greco;
ORDINA
In piena coerenza e a parziale integrazione dei divieti e delle tutele già introdotti con la precedente
Ordinanza Sindacale n. 6 del 15-01-2025 nonché a rettifica della precedente Ordinanza n. 49 del 01-
06-2026.
Con decorrenza immediata dal 1° giugno 2026 e con validità per un periodo di 4 mesi (fino al 1°
ottobre 2026 compreso), su tutto il territorio cittadino:
1. Disposizioni sulla vendita di alcolici
Dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo:
• a tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree
pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare e agli esercizi di vicinato, compresi quelli che si
avvalgono di distributori automatici, in qualunque modo funzionanti, di sospendere la
vendita di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine nonché di bibite analcoliche
in contenitori di vetro (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati).
Fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande,
alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattine;
• ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi e laboratori artigianali alimentari con
annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare o vendere, anche nella forma
dell’asporto, alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine, nonché di bibite
analcoliche in contenitori di vetro.
Il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente
consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la
mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il
divieto di consumo e/o vendita da asporto;
• è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico di
bibite alcoliche e superalcoliche in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bibite
analcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro.
2. Limitazioni orarie di chiusura delle attività
A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali (comprese quelle con
asporto), attività di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici,
sono imposti i seguenti orari di chiusura:
– Dal Lunedì alla domenica: chiusura obbligatoria entro le ore 02:00 del giorno successivo;
L’orario di riapertura mattutina di qualunque attività di somministrazione o vendita è consentito a
partire dalle ore 06:00.
3. Disposizioni in materia di emissioni sonore dei pubblici esercizi
I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto
nella presente ordinanza per le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:
L’Attività musicale all’aperto, (concertini, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante
appositi impianti, ecc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai
seguenti limiti orari, sempre comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti
per legge:
– dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:00;
– il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
– la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00.30 del
giorno successivo.
Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della
settimana, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 17:00.
SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del Codice Penale, l’inosservanza delle predette
disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro da
euro 2.000,00 a euro 20.000,00, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981;
Nel caso in cui le autorità demandate al controllo accertino il mancato rispetto di una o più
disposizioni della presente ordinanza, il soggetto sanzionato dovrà contestualmente ritenersi
diffidato dal proseguire l’attività.
In caso, inoltre, di accertata reiterazione di una violazione della stessa indole, sarà emessa
ordinanza di sospensione dell’attività per 5 giorni.
Infine, in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli
artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., può essere disposta dal Questore l’applicazione
della misura della sospensione dell’attività per il massimo di 15 giorni di cui art. 100 del T.U.L.P.S.
DISPONE
– che le forze di polizia siano incaricate di fare osservare le disposizioni contenute nella presente
ordinanza;
– la comunicazione della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Napoli, al Sig. Questore di Napoli, alla
polizia municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet
istituzionale del Comune di Torre del Greco per una durata complessiva di 15 giorni.
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i. che avverso la presente ordinanza:
– in applicazione della L. n. 1034/1971 è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione al Tribunale Amministrativo;
– in applicazione del D.P.R. n. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.
Torre del Greco, 05-06-2026

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