Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Commissione Giustizia in sede legislativa, introduce nel codice penale il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l’obiettivo di un’associazione a delinquere.
La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata approvata all’unanimità sia alla Camera che al Senato e si tratta di un voto importante perché introduce nel nostro ordinamento un reato disumano che è giusto punire severamente. Il traffico di organi ha un giro d’affari globale stimato in quasi un miliardo e mezzo di dollari. Perciò è una buona notizia che dal 23 novembre 2016, anche grazie all’impegno della Presidente Donatella Ferranti, esista una normativa specifica contro questa vera e propria forma di tratta degli esseri umani.
Il fenomeno in cifre:
- 700-1,4 mld € Il business annuale del traffico illegale nel mondo;
- 900-11.800 Il numero annuale dei trapianti illegali nel mondo;
- 118.000 Il numero annuale dei trapianti legali;
- 15.000 € Il guadagno di un trafficante che vende un organo al mercato nero;
- 66 I nuovi casi di rapimenti registrati in Sudan nel primo semestre del 2015 dall’Unhcr;
- 34 I cadaveri di migranti vittime del traffico trovati nei primi 6 mesi del 2015 a Khartoum;
- 5.000 € Il valore medio dei riscatti chiesti nella regione est del Sudan;
- 14.000 € Il valore medio dei riscatti chiesti a Khartoum.
La normativa a livello internazionale. Il 9 luglio 2014 viene adottata la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi (sottoscritta dall’Italia nel marzo 2015). I lavori preparatori ed il rapporto esplicativo hanno confermato l’esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto. Precedentemente, il fenomeno era già stato condannato nel 2005 dalla Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta di essere umani e nel 2000 dal Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini). Anche l’articolo 21 della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel Protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (art. 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni.
Per ulteriori approfondimenti si vedano i lavori parlamentari del provvedimento “Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi” AC 2937 – relatrice Sofia Ammodio (PD) – e al dossier pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
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