In merito ad articoli apparsi su alcuni organi di stampa che, oltre a diffondere false notizie circa il differimento o addirittura la cancellazione della scadenza per il versamento dell’acconto IMU fissata per il 16 giugno, creano disinformazione e confusione tra i contribuenti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
- Non è stata emanata alcuna norma statale che rinvii o sospenda, in linea generale, il pagamento dell’acconto IMU fissato per il 16 giugno.
- Con l’articolo 177 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, la prima rata 2020 dell’imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno, non dovrà essere versata in relazione a due categorie di immobili:
- quelli adibiti a balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- quelli che rientrano nella categoria catastale D/2, alberghi e pensionicon fini di lucro, a cui si aggiungono, anche le seguenti tipologie di immobili:
-
- agriturismo;
- villaggi turistici,
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna,
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e campeggi.
In quest’ultimo caso, c’è uno specifico requisito da rispettare: i proprietari devono essere anche gestori delle attività.
- La concessionaria dell’Ente per i tributi, Publiservizi s.r.l., ha provveduto, senza alcun aggravio di costi per l’ente, al recapito di note informative che non rappresentano assolutamente avvisi di pagamento, trattandosi di tributo in autoliquidazione, ma semplicemente di supporto informativo circa le proprietà immobiliari possedute , riportanti esclusivamente i dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia del Territorio (catasto) e finalizzate all’eventuale segnalazione di incongruenze da bonificare.
- In linea generale è data facoltà ai contribuenti di differire il pagamento dell’acconto mediante l’istituto del ravvedimento operoso che, entro 90 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione ridotta pari al 1,67%.
- Sono confermate le aliquote dell’anno 2019 e le relative esenzioni per l’abitazione principale e sue pertinenze, nonché le riduzioni per il comodato d’uso ed i contratti a canone concordato oltre a quelle previste dal Regolamento.
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