E’ partita ufficialmente la procedura per l’erogazione di contributi economici a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore. Di seguito tutti i dettagli
Beneficiari.
Beneficiari del contributo sono i minori riconosciuti da un solo genitore, sino al 16°anno di età, residenti nel Comune di Torre del Greco ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico. Nel caso in cui il minore frequenti con ottimo profitto un corso di studio , e tale circostanza risulti da documentazione certa ed attendibile, su domanda di parte, l’assistenza economica può estendersi sino al compimento del diciottesimo anno di età. L’assistenza è estesa anche ai minori stranieri o apolidi, residenti nel predetto Comune ed il cui genitore sia regolarmente presente nel territorio italiano, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso.
Requisiti di accesso.
I requisiti per poter beneficiare del contributo in oggetto sono: 1. riconoscimento del minore da parte di un solo genitore e con esso convivente; 2. il minore per cui si chiede l’intervento non deve aver compiuto il sesto anno di età alla data della presentazione della prima domanda di assistenza; 3. residenza nel Comune di Torre del Greco; 4. possesso della carta di soggiorno per i cittadini comunitari o del permesso di soggiorno CE peri cittadini extracomunitari e residenza nel Comune di Torre del Greco; 5. il minore deve frequentare regolarmente la scuola fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico; 6. il nucleo familiare cui appartiene il minore non deve beneficiare nello stesso anno per cui si chiede l’assistenza del contributo previsto dalla legge n. 448/1998 art.65 ( assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori), salvo quanto disposto dall’art. 13; 7. il nucleo familiare del minore deve avere un reddito il cui valore I.S.E.E. riferito all’anno 2015 sia inferiore o pari ad €. 10.000,00. – Modalità e termini di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello che gli interessati potranno scaricare dal sito istituzionale del Comune di Torre del Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) o ritirare presso l’ufficio Servizi Sociali, sito al Viale Sardegna. L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ed attestazione I.S.E.E. riferita all’anno 2015; b) In caso di reddito I.S.E.E. pari a zero occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto che presta l’aiuto economico; c) Copia del documento di identità dell’intestatario della domanda; d) autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n° 445/2000 circa la frequenza scolastica del minore/i per il/i quale/i si chiede l’assistenza per l’anno 2014/2015 e l’iscrizione per l’anno scolastico 2015/16, secondo il modello predisposto dall’ufficio; e) carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari. 2 Le domande potranno essere compilate presso l’Ufficio Servizi Sociali sito al Viale Sardegna e presentate complete dei documenti da allegare, perentoriamente, entro e non oltre il 30 Novembre 2016, pena l’esclusione, mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco, o spedite a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Torre del Greco, Ufficio Protocollo, Complesso La Salle, Viale Campania, 80059 Torre del Greco (NA). Il vigente Regolamento in materia di “Assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore” è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) ovvero direttamente presso l’ufficio Servizi Sociali, sito al Viale Sardegna. – Trattamento dei dati personali. Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. Con la presentazione della domanda il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. L’autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti.
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