Fino a poco tempo fa il Senato, quando si provvedeva alla stesura dei testi definitivi relativi alle misure antiriciclaggio, non faceva espresso riferimento al mondo del gioco ed ai casino mobile: ora, invece, le Commissioni riunite della Camera si esprimono con delle osservazioni di natura per lo più tecnica delle quali il Consiglio dei Ministri tiene assolutamente conto nell’approvare, in via definitiva, il decreto legislativo che dà attuazione alla quarta direttiva comunitaria in materia appunto di riciclaggio di danaro.
Nel decreto si parla, oltre che in senso generale, espressamente di gioco esattamente nell’articolo 9, dedicato al “Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e Direzione investigativa antimafia” dove si va ad affermare che”ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria… la Guardia di Finanza…. espleta le funzioni ed i poteri di controllo sull’osservaza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati…..nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale ed amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica Italiana”.
Ma è esattamente nel titolo IV dove si recano “disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco” che può interessare il settore ludico in modo espressamente indicativo. L’art. 52, comprende le “misure per la mitigazione del rischio” e prevede (sunteggiando i concetti): 1. che i concessionari di gioco adottino sistemi di controllo per gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 2. che le procedure a tutela del rischio, proprie dell’attività dei distributori, assicurino l’individuazione ed il controllo sulla permanenza di requisiti reputazionali richiesti al sensi della convenzione di concessione per i distributori, la verifica da parte dei distributori degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Poi, si fa espresso riferimento al gioco offerto tramite Vlt: dove si dovranno monitoriare le operazioni riferite ad ogni sessione di gioco; i comportamenti anomali legati ad una entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Ci si riferisce anche al gioco online: con il controllo dello stato dei conti di gioco e particolarmente di quelli sospesi sui quali si noteranno movimentazioni rilevanti; controllo di conti di gioco caratterizzati da una concentrazione particolare di vincite o perdite in un arco di tempo limitati, sopratutto se questo si verifichi su giochi in cui esiste interazione tra i giocatori; tipologia degli strumenti di ricarica; frequenza e fasce orarie delle transazioni di ricarica dei conti di gioco.
Questa è solo una parte di ciò che prevede questo decreto legislativo ma “ci piace” anche sottolineare che vi sia un punto dove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, debba verificare l’osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti ed emani linee guida che possano essere di aiuto per i concessionari ed adotti ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.
Probabilmente, per quanto riguarda il “discorso delle norme antiriciclaggio” si è voluto fare un grosso passo avanti, si è voluto far venire alla luce “l’interessamento del settore del gioco” in questo crimine: non si è voluto tenere nulla di nascosto o di dubbia interpretazione, sperando che questo percorso sia seguito anche per altre decisioni da prendere da parte del nostro Governo. Come detto probabilmente in qualche altro articolo… la speranza è l’ultima a morire!
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Regole Antiriciclaggio più severe per le case da gioco e per i giochi
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