La proposta di legge, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 29 marzo 2017 da una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo, introduce una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, rafforza gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerca di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.
La legge si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della Carta europea dei diritti della persona e onora il valore della persona e della dignità umana, cioè i cardini della nostra Costituzione.
La sua approvazione sarà ricordata come una tappa di vita e di pace per quelle migliaia di ragazzi, bambini, ora anche ragazzine, che fuggono da guerre, fame, violenze. Nella stesura del provvedimento l’ambizione è stata quella di trovare un equilibrio nella sfera dei diritti: in primo luogo i diritti umani e civili dei minori e poi il diritto alla sicurezza delle città e quello alla trasparenza e alla legalità.
Il nostro Paese, con questa legge, può fare da apripista e scuotere anche così un’Europa che rischia di smarrire la propria civiltà e la propria saggezza nel lasciare sole l’Italia e la Grecia come frontiere di accoglienza, di diritti umani e dialogo: dai muri nascono muri, dagli egoismi nascono le tragedie.
Andando per grandi linee al contenuto, la legge, in considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità, sancisce che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall’intenzione di richiedere protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori cittadini italiani o dell’Unione europea e hanno, pertanto, il diritto di accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Così pure è stato introdotto il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera e la priorità assicurata all’interesse superiore del minore nella gestione di servizi dedicati all’infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato. Sono state modificate le norme relative alle indagini familiari prevedendone l’attivazione immediata e introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità e sono stati individuati criteri precisi da rispettare nell’assegnazione delle strutture di lungo periodo. Si inseriscono regole sui tutori. Si sottolinea il ruolo dell’affido. Vengono inoltri rafforzati, tra gli altri, alcuni dei diritti riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati quali il diritto alla salute, all’istruzione, all’ascolto durante i procedimenti che li riguardano, ad una protezione speciale per i minori più fragili vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite. Si richiama il ruolo della cooperazione con i Paesi di origine anche per ribadire la sfida infinita per il riconoscimento dei diritti umani universali in ogni angolo della terra.
La proposta A.C. 1658-B (on. Zampa ed altri) è stata approvata dalla Camera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016 e, successivamente, dal Senato nella seduta del 1 marzo 2017 (A.S. 2583). Durante l’esame presso il Senato, sono state introdotte modifiche relative alla copertura finanziaria di alcune disposizioni (articoli 7, 12,16 e 21) e ad una maggiore specificazione dell’ambito di applicazione (articolo 11). Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del provvedimento “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” AC 1658-B – relatrice Barbara Pollastrini (PD) – e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati.
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