Il 14 luglio si è svolta in Senato l’interrogazione parlamentare promossa da un gruppo di senatori del Movimento 5 Stelle relativa al caso Deiulemar. L’ennesimo tentativo di tenere alta l’attenzione sul crack che ha mandato sul lastrico migliaia di risparmiatori. La risposta del vice ministro delle finanze Casero è stata più che altro una cronistoria dei fatti contenente una giustificazione sui ridotti poteri della Consob nei confronti di un emittente diffuso come la Deiulemar rispetto ai poteri di vigilanza previsti per le società quotate. Si conferma inoltre che le relazioni degli organi di controllo erano positive a fronte di una situazione che in realtà era tutt’altro che normale. Di seguito i punti salienti della risposta del vice ministro Casero.
Si segnala che la Banca d’Italia, sentita in proposito, ha comunicato che le società del gruppo Deiulemar non sono mai state sottoposte alla vigilanza dell’Istituto. Dal 2000 la società Deiulemar è stata interessata da indagini giudiziarie per abusivo esercizio dell’attività finanziaria a motivo dell’intensa attività di raccolta del risparmio attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari. Nell’ambito delle indagini, sia l’Ufficio Italiano Cambi sia la Banca d’Italia hanno collaborato con gli organi inquirenti anche segnalando, l’anomalo volume dei prestiti obbligazionari iscritti dalla società a bilancio negli esercizi 1999 e 2000. Dall’esercizio sociale 2004 la società ha emesso obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sino a quando, a seguito della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 2 maggio 2012, che ne ha dichiarato il fallimento, non è stata più inclusa nel relativo elenco. La società utilizzò, quale strumento di finanziamento della propria attività, oltre ai finanziamenti bancari, l’emissione di prestiti obbligazionari a partire dal 1984. La Consob non ha mai autorizzato alcun prestito obbligazionario della società, non avendo, in via generale, il potere di autorizzare l’emissione dei prestiti obbligazionari.
Le obbligazioni “irregolari”
Con riguardo alla diffusione di “obbligazioni” non emesse dalla Deiulemar e non contabilizzate nei suoi bilanci anche se formalmente intestate ad essa (cosiddette obbligazioni “irregolari”), è da ricordare che in data 23 gennaio 2012 Deiulemar Holding S.p.A., socio unico dell’emittente, presentò un esposto all’autorità giudiziaria in merito all’emersa circolazione di certificati irregolari di tipo obbligazionario al portatore intestati alla Deiulemar Compagnia di Navigazione e che a seguito della denuncia della Deiulemar Holding venne attivata una procedura di verifica dei titoli irregolari in circolazione. L’importo complessivo delle obbligazioni irregolari in circolazione era pari a circa 684 milioni di euro, mentre i portatori delle stesse risultavano essere circa 10.500.
I poteri di vigilanza della Consob, di portata ridotta rispetto a quelli previsti per emittenti quotati
I poteri di vigilanza assegnati alla Consob dalla vigente legislazione in materia di correttezza dell’informativa finanziaria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, quali la Deiulemar, hanno una portata notevolmente ridotta rispetto a quelli esercitabili nei confronti degli emittenti quotati nei mercati regolamentati. In particolare le disposizioni che attribuiscono alla Consob il potere di impugnare la delibera di approvazione dei bilanci ovvero di richiedere la pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato non trovano applicazione agli emittenti strumenti finanziari diffusi. Questi ultimi, peraltro, non rientrano tra i soggetti vigilati cui si applicano le disposizioni sul controllo dell’informativa finanziaria su base campionaria, previsto per i soli emittenti quotati.
L’attività degli organi di controllo
Nel caso della Deiulemar non era riscontrabile alcun elemento tale da segnalare il rischio di una possibile alterazione delle informazioni rese al mercato dalla società né, tanto meno, del fenomeno relativo alla circolazione delle obbligazioni “irregolari”. In particolare, la Consob ha comunicato di non aver ricevuto alcun tipo di segnalazione, né da parte dei soggetti interessati (se non a partire dal mese di febbraio 2012), né da parte dell’autorità giudiziaria competente. Inoltre, le relazioni emesse dalla società di revisione K.P.M.G. S.p.A. nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 (anno in cui la Deiulemar è stata inclusa nell’elenco degli emittenti diffusi) ed il 31.12.2010 (data dell’ultimo bilancio approvato) contenevano tutte un giudizio positivo sulla correttezza dei bilanci della società e non riportavano alcun rilievo o richiamo di informativa tale da generare incertezze sulla conformità di detti documenti alle regole di redazione degli stessi. Tale circostanza trovava riscontro negli esiti delle verifiche svolte dalla controllante Deiulemar Holding e confermate dalla stessa società di revisione, secondo le quali, la società sarebbe risultata del tutto estranea alle operazioni di emissione e rimborso delle obbligazioni “irregolari”. Anche le relazioni emesse dal collegio sindacale nello stesso periodo contengono un parere favorevole all’approvazione dei bilanci e non evidenziano alcun profilo di criticità concernente la gestione della società. Emerge dunque che dalle informazioni in possesso della Consob non era possibile rilevare alcuna anomalia concernente l’informativa finanziaria di Deiulemar, tanto meno con riguardo all’esistenza di passività non iscritte nei bilanci, tali da richiedere lo svolgimento di approfondimenti istruttori mediante l’attivazione dei, sia pur più limitati, poteri di vigilanza previsti per gli emittenti diffusi .
Riparto ai creditori tramite assegno circolare
Con riferimento al mancato pagamento dell’acconto ai creditori della procedura fallimentare, alla luce delle informazioni acquisite dal Tribunale di Torre Annunziata, fa presente che agli inizi del novembre 2015 il collegio dei curatori, ravvisando la possibilità di distribuire somme, seppur minime, a beneficio del ceto chirografario, riteneva opportuno programmare un secondo riparto parziale, anche e soprattutto al fine di verificare, e per quanto possibile risolvere, le molteplici difficoltà gestionali che si sarebbero certamente incontrate nella materiale distribuzione di somme in favore di oltre 10.000 creditori. A tale scopo, poiché da una prima verifica era emerso che soltanto il 6 per cento dei creditori aveva provveduto a fornire le proprie coordinate bancarie, con avviso pubblicato sul sito della procedura il 2 novembre 2015 si provvedeva a sollecitare i creditori medesimi ad effettuare la registrazione al portale dei creditori e a comunicare le coordinate bancarie da utilizzare per la corresponsione delle somme. L’attività che la curatela fallimentare richiedeva ai creditori interessati veniva costantemente monitorata dai curatori, dopo ulteriori solleciti e il rilevamento di vari errori e anomalie nella comunicazione delle coordinate bancarie, la curatela decideva di optare per l’emissione e la consegna ai creditori di assegni circolari non trasferibili, intestati ai beneficiari del piano di riparto dichiarato esecutivo in data 17 marzo 2016. Il successivo 12 aprile 2016 venivano dunque ritirati i mandati di pagamento per 10.447 creditori, tempestivamente trasmessi all’istituto bancario per l’emissione degli assegni circolari. Al fine di portare a compimento questo riparto “pilota”, un’ulteriore difficoltà era rappresentata dall’individuazione di una struttura idonea, dei mezzi e del personale necessario per dar corso alla materiale distribuzione degli assegni circolari, soprattutto in ragione del fatto che gli immobili di proprietà della società fallita non erano giudicati utilizzabili a tale scopo.
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