Brutte notizie in casa Turris. Con il comunicato 24 del 6 settembre emesso dal Comitato Regionale Campania è stato reso noto che i corallini dovranno scontare 2 punti di penalizzazione nella stagione che sta per iniziare. Il tutto a causa di irregolarità nei tesseramenti inerenti la Società Pietro Abbate, dalla cui fusione con il titolo del Miano nacque l’attuale Turris. Per la stessa vicenda il club di Colantonio subì lo scorso anno 6 punti di penalizzazione, poi ridotti a 4. Di seguito il paragrafo del comunicato che riporta la penalizzazione della Turris:
DEFERIMENTO DELLA Procura FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Michele Abbate, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Pietro Abbate, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6, delle NOIF; calciatori della società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti); Sigg.: Massimo Nappi, (gare campionato terza categoria del 07.02.2015-19.4.2015- 24.1.2015); Gaetano Boccia (gara campionato terza categoria del 11.04.2015) ; e Raffaele Romano (gara Campionato terza categoria del 15.2.2015- 29.32015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Dirigenti Accompagnatori: Sigg. Francesco Parisi (3 gare) , Felice Notaro (1 gara) della società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.
La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del dirigente accompagnatore l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Gli stessi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, durante la quale l’avvocato della Società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) chiedeva fosse applicata eventualmente la continuazione con la sanzione già applicata nel c.u. n. 28 del 5/10/2017.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Massimo Nappi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gaetano Boccia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Romano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Parisi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Felice Notaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Abbate Michele la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) punti sei (6) di penalizzazione ed euro 600,00 di ammenda.
Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere algrado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatore sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di discostarsi da tali richieste, avuto riguardo,del fatto che trattasi di sanzioni da applicare, nel caso del Presidente e dei dirigenti accompagnatori in continuazione con il C.U. n. 28 del 5/10/2017. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
il calciatore Massimo Nappi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gaetano Boccia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Romano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Parisi la sanzione di mesi due (2) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per il dirigente Felice Notaro la sanzione di mesi uno (1) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per il Presidente Abbate Michele la sanzione di mesi due (2) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per la società Asd Turris Calcio (Asd Pietro Abbate all’epoca dei fatti) punti due (2) di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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