Il provvedimento, approvato in via definitiva alla Camera, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, le modalità di svolgimento dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità̀ sanitaria.
Finalità principale del provvedimento, sicuramente complesso per i temi trattati, è quella di conciliare l’esigenza di garantire la sicurezza delle cure a tutela dei pazienti, definita come parte costitutiva del diritto alla salute, con quella di assicurare maggiore serenità agli esercenti la professione sanitaria. Questi ultimi sono quelli che al momento subiscono gli effetti di un enorme contenzioso, talvolta con effetti devastanti sotto l’aspetto del ricorso alla cosiddetta medicina difensiva, che incide in modo assai negativo sulla spesa pubblica e sull’incremento dei costi delle polizie assicurative, diventato ormai inaccessibile soprattutto per i giovani medici.
Il costo stimato per gli effetti della medicina difensiva è di 10 miliardi di euro: lo 0,75 per cento del PIL e, senza un intervento correttivo attraverso cui si superi la paura, da parte degli operatori sanitari, della denuncia nei loro confronti, diventa inutile continuare a parlare di appropriatezza come chiave di volta per la sostenibilità del sistema. Eppure la medicina difensiva non giova, non cura, meno che mai guarisce. Detta così è una definizione quasi asettica che forse non fa comprendere fino in fondo la portata del fenomeno che non è fatto solo dei dieci miliardi assorbiti dalla medicina difensiva ma di professionisti che necessitano di percorsi formativi impegnativi e di coraggio per superare la paura di incorrere in denunce, processi o condanne essenzialmente per fare il proprio lavoro.
L’obiettivo è dunque quello di migliorare il livello di tutela dei pazienti attraverso una migliore valutazione e gestione del “clinical risk management” e un’azione di contrasto alla medicina difensiva. In questo senso si potenzia l’attività di audit e monitoraggio, con alcune misure ulteriori rispetto a quelle già introdotte nella legge di stabilità 2016.
Due sono le direttrici entro le quali si è mosso il legislatore: da un lato, il potenziamento delle garanzie e delle tutele per gli esercenti la professione sanitaria (medici, infermieri, ecc.), prevedendo che costoro rispondano, sul piano civile, ex articolo 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e introducendo, sotto il profilo penale, la non punibilità dell’esercente che abbia agito per imperizia e nel rispetto delle linee guida o, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico-assistenziali, senza tuttavia alcuna attenuazione della punibilità in caso di condotta negligente o imprudente dell’esercente stesso; dall’altro, il rafforzamento degli strumenti che permettono ai pazienti di essere risarciti in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti nel corso di ricoveri o di cure. Tale scopo è stato perseguito prevedendo la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, rendendo obbligatoria l’assicurazione sanitaria per tutte le strutture e per i liberi professionisti, introducendo la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura, nonché rafforzando gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato AC 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” – relatore Federico Gelli (PD) – e ai relativi dossier del Servizio studi della Camera dei deputati. Si rimanda inoltre al dossier 129 Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo PD relativo all’approvazione in prima lettura del testo unificato alla Camera dei deputati.
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